Leggi concernenti i farmaci
Le benzodiazepine e le loro sostanze analoghe, lo zolpidem e lo zopiclone, possono essere ottenute solo su prescrizione medica. Nell’Ordinanza sugli elenchi degli stupefacenti lo zolpidem figura, come le benzodiazepine, tra le sostanze controllate dell’elenco b. In Svizzera le benzodiazepine non devono essere prescritte sui blocchetti numerati delle ricette per stupefacenti, è sufficiente utilizzare i semplici moduli di ricette. Se sono prescritte per indicazioni e a dosaggi diversi da quelli registrati, sottostanno all’obbligo di notifica alle autorità cantonali.
Le disposizioni di legge prevedono che di norma la quantità prescritta (quella cioè che un paziente è autorizzato a portare a casa) non superi quanto serve per un mese di trattamento. Se le circostanze lo giustificano, i medici possono prescrivere uno di questi farmaci per un periodo massimo di sei mesi.
Chiunque non sia in possesso delle capacità fisiche e psicologiche necessarie a guidare poiché sotto l’influsso di farmaci, non è autorizzato a condurre un veicolo.
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Limiti per l’alcol, e tolleranza zero per le droghe illegali
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